Art. 4.

      1. Alla data di istituzione degli uffici giudiziari di cui alla presente legge, gli

 

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affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello e alla corte d'assise d'appello di Bari e al tribunale per i minorenni di Bari, e appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello di Foggia, della sezione distaccata di corte di assise d'appello di Foggia e del tribunale per i minorenni di Foggia, di cui all'articolo 1, sono devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili nelle quali sono già state precisate le conclusioni, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione in giudizio a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari.